
La UE autorizza il regime fiscale del Codice del Terzo Settore, operativo da gennaio 2026
È recentemente arrivato il via libera della UE alle agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore (D.Lgs n. 117/2017), in vigore, pertanto, dal 1° gennaio 20261. L’annuncio è stato diffuso dal Ministero del Lavoro nel Comunicato stampa 8/03/20251. Come noto, l’introduzione delle disposizioni della riforma sono entrate in vigore in via progressiva2. La parte più corposa, riferita alle agevolazioni, attendeva l’obbligatorio assenso degli organi comunitari, per entrare in vigore dal periodo d’imposta successivo3.
Dal 2026 saranno quindi applicabili le nuove regole sull’imposizione diretta e sui regimi fiscali agevolati degli ETS, che andranno a sostituire le disposizioni attuali contenute nel TUIR e nei regimi speciali4. Tra le principali novità, si ricorda quanto segue5:
- Dal 2026 il regime forfettario della Legge 398/91 sarà riservato alle sole associazioni sportive dilettantistiche iscritte al RASD (e non più alla generalità degli enti associativi), non iscritte al RUNTS6.
- Divengono operativi i “regimi forfettari” di determinazione dell’Ires per gli ETS in generale (art. 80 del CTS) e per le ODV/APS (Art. 86 del CTS)7.
- La commercialità degli ETS sarà determinata dai criteri fissati nell’art. 79 del CTS, secondo cui non sono considerate commerciali le attività svolte gratuitamente o con corrispettivi che superino i costi effettivi di non oltre il 6% per periodo d’imposta, purché ciò avvenga per un massimo di 3 anni consecutivi8.
- Le associazioni culturali e di formazione extrascolastica non potranno più beneficiare della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici pagati dagli associati per fruire delle attività poste in essere dall’ente (norma attualmente prevista dall’art. 148, co. 3, TUIR); tale defiscalizzazione resterà disponibile solo per le APS iscritte al RUNTS9.
- Per le ONLUS, a seguito dell’abrogazione della relativa disciplina (artt. 10 e segg., DLgs. 460/97), dovranno scegliere se iscriversi al RUNTS entro il 31/03/2026, applicando così direttamente la disciplina fiscale degli ETS secondo la sezione e la natura commerciale o meno delle loro attività10, oppure restare fuori dal Terzo Settore, continuando ad operare sotto il regime ordinario oppure procedendo allo scioglimento, con conseguente devoluzione obbligatoria del patrimonio, previa approvazione vincolante del Ministero del Lavoro11.
- Per quanto riguarda l’IVA, il riferimento alle ONLUS in alcune norme agevolative del DPR 633/72 sarà sostituito con il riferimento agli “enti del Terzo settore non commerciali” (art. 89, co. 7, DLgs. 117/2017)12.
Altre novità sono relative a quanto riportato nel commento del CNDCEC13:
- Defiscalizzazione degli utili reinvestiti: gli enti no profit che destinano i loro utili allo svolgimento dell’attività statutaria o al rafforzamento del patrimonio non saranno soggetti a imposizione fiscale su tali somme14.
- Incentivi per gli investitori: saranno introdotti strumenti agevolativi per chi finanzia le attività del Terzo Settore, ampliando così le opportunità di raccolta di capitali per le organizzazioni no profit15.
- Titoli di solidarietà con tassazione agevolata: il regime prevede l’introduzione di nuovi strumenti di finanza sociale, che garantiranno agli investitori le stesse agevolazioni fiscali previste per i titoli di Stato, con un’aliquota del 12,5%16.