PEC degli Amministratori – I Chiarimenti del MIMIT
Nota n. 43836 del 12 marzo 2025: Il MIMIT ha fornito chiarimenti sull’obbligo, previsto dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), di iscrivere nel Registro delle Imprese un indirizzo PEC personale per ciascun amministratore di società.
Il Perimetro dell’Obbligo
L’obbligo si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025 e deve essere assolto entro il 30 giugno 2025, comunicando un indirizzo PEC distinto per ciascun amministratore. La disposizione coinvolge tutti coloro che esercitano formalmente poteri di gestione e organizzazione aziendale, compresi i liquidatori nominati sia dai soci (liquidazione ordinaria) che per via giudiziaria (liquidazione giudiziale). L’obbligo riguarda tutte le forme societarie (escluse le società semplici, ma non se in agricoltura), i consorzi e le società consortili. Sono incluse le reti di imprese che abbiano soggettività giuridica e svolgano attività commerciale verso terzi.
La Modalità di Comunicazione
Non è consentito utilizzare la PEC della società per comunicare quella personale dell’amministratore, in quanto il legislatore intende garantire ai terzi un canale diretto e univoco di comunicazione con ciascun amministratore. Tuttavia, un amministratore che svolge tale ruolo in più imprese può indicare la stessa PEC per ciascuna società amministrata. La comunicazione e l’aggiornamento degli indirizzi PEC degli amministratori non comportano imposta di bollo né diritti di segreteria.
Regime Sanzionatorio
L’omissione dell’obbligo determina la sospensione e, in mancanza di regolarizzazione entro 30 giorni, il rigetto delle domande d’iscrizione o di rinnovo degli amministratori presso il Registro imprese. La nuova normativa non prevede sanzioni specifiche; tuttavia, resta applicabile la sanzione amministrativa (da €. 103 a €. 1.032) generale prevista dall’art. 2630 Cod.
amministrativa (da €. 103 a €. 1.032) generale prevista dall’art. 2630 Cod Civ.